Leasing
Con il termine leasing (dall’inglese to lease che significa affittare) si indica la locazione finanziaria che trae le sue origini dal sistema del common law. È un contratto appartenente alla categoria dei “nuovi contratti” (questi ultimi da tenere distinti dai contratti atipici). Esso infatti risulta dalla combinazione degli schemi della vendita con patto di riservato dominio (art. 1523) e del contratto di locazione di cui all’art. 1571 del Codice Civile.
Con il contratto di leasing, che può essere: leasing finanziario o leasing operativo, un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l’utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l’esercizio dell’opzione di acquisto, (a differenza invece di quanto è previsto nel common law), (comunemente chiamato riscatto: termine proprio di altra forma contrattuale tipica) con il pagamento di un prezzo (nel linguaggio comune prezzo di riscatto).
Il primo canone corrisposto dall’utilizzatore è sempre più frequentemente di entità maggiore rispetto ai successivi e per questo viene chiamato maxicanone iniziale. Il suo scopo è quello di ridurre i rischi di perdita del concedente in caso di insolvenza dell’utilizzatore: infatti, nel caso in cui in un determinato momento l’utilizzatore dovesse smettere di pagare i canoni, il locatore si riapproprierebbe del bene il cui valore di mercato sommato al maxicanone e ai canoni già corrisposti si presume superiore ai costi sostenuti dal locatore. Per l’utilizzatore il contratto di leasing rientra nell’amministrazione straordinaria ed è una forma di locazione che può manifestarsi in tre modalità: leasing finanziario, leasing operativo e lease-back.
Per il locatore è della massima importanza valutare il rischio bene dell’operazione, considerando la congruità di prezzo del bene, le sue caratteristiche di utilizzo e di profitto produttivo, la sua recuperabilità, la sua ricollocabilità sul mercato, il suo valore in caso di rientro anticipato dovuto ad insolvenza dell’utilizzatore e la sua rispondenza alle normative antinfortunistiche.
La valutazione del rischio bene è un’operazione complessa e specializzata, in quanto si articola sulla base di moltissimi parametri, che fornisce indicazioni indispensabili per una valutazione realistica del rischio complessivo dell’operazione, anche a tutela dello stesso utilizzatore.
La valutazione di un’azienda nella scelta del leasing deve tenere conto di due ulteriori aspetti:
- il costo del bene è soggetto ad Iva (anche nel caso di immobili)
- il bene rimane di proprietà della società di leasing fino al riscatto quindi non compare in bilancio tra le immobilizzazioni con eccezione delle società che compilano il bilancio IAS secondo i cui criteri il bene va inserito fra le imm. e il debito residuo nel passivo.
Il leasing finanziario, più frequente, è contraddistinto dall’esistenza di un rapporto trilaterale in quanto vi intervengono tre soggetti: il locatore, che svolge l’attività di intermediario finanziario ossia è colui che acquista il bene dal fornitore e lo da in leasing all’ utilizzatore; l’utilizzatore o locatario (volgarmente definito conduttore: termine proprio di altra forma contrattuale tipica), che utilizza il bene; il fornitore, cioè colui che fornisce al locatore il bene strumentale (o l’immobile) che sarà utilizzato dall’utilizzatore.
Il bene è scelto direttamente dall’utilizzatore presso il fornitore, con il quale determina le modalità della vendita al locatore; al termine del contratto, l’utilizzatore potrà acquisire la piena proprietà del bene esercitando l’opzione d’acquisto. L’utilizzatore assume tutti i rischi e le responsabilità per l’uso del bene (ma ci sono delle limitazioni, specie in campo antinfortunistico in applicazione dell’articolo 6.2 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96).
La Rata (R) di un contratto di leasing finanziario dipende dal Capitale (C) da finanziare, cioè il costo di acquisto al netto della maxirata iniziale, dal riscatto (r), dal tasso del periodo (i), ad esempio tasso annuo diviso 12 per canoni mensili e dal numero di canoni (N).
Il leasing operativo (o renting), se viene offerto dallo stesso costruttore del bene e consiste, pertanto, in un rapporto bilaterale, coincide col “noleggio”. Differentemente, il rapporto può essere trilaterale quando la proprietà si trasferisce dal fornitore alla società finanziaria nel momento della stipula ed il fornitore del bene si impegna ad riacquistare il bene al termine della locazione tramite la sottoscrizione di un patto di riacquisto. Per questa forma di leasing operativo solitamente non si hanno né trasferimenti dei rischi a carico del conduttore né previsione dell’opzione di riscatto. La durata del contratto è generalmente più breve della vita economica del bene e inoltre all’utilizzatore è concessa la possibilità di recedere in ogni momento dal contratto, dandone preavviso all’altra parte. Solitamente nel canone sono ricompresi servizi aggiuntivi come la manutenzione, le coperture assicurative e l’assistenza.
Alcune risorse web che parlano di leasing
| Unicredit Fineco leasing | http://www.finecoleasing.it/ |
| Guida la leasing | http://www.impresalavoro.eu/guida-al-leasing |
| Come si calcola la rata | http://www.mc2elearning.com/html/calcolo-rata-leasing.html |
| Calcolo Rata | http://www.calcoliecalcoli.com/leasing.htm |
| Leasing Auto | http://www.leasingauto.info/ |
| Leasing Agevolato | http://www.leasingauto.info/leasing-agevolato.html |
| Leasing Back | http://www.info-finanziamenti.it/finanziamento… |
| Guida al leasing | http://www.prestiti-online.org/guida_leasing.aspx |
| Guida al leasing | http://www.gemoney.it/it/guide/leasing_guida_home.html |
